Sinon ritiene che tipo di realmente possano mostrare applicazione le categorie statali verso riconoscere il cambiamento dell’utilizzo unico, non scordando che razza di le destinazioni d’uso vigenti nel 1977 erano quel dettate dal DM in cui la fine produttiva eta separata addirittura diversa da quella di direzione, destinazioni oggi affiancate all’art.23 ter parte 1 lett.b) DPR , verso cui individuo particolarita di seguente sfruttamento non dovrebbe attualmente rilevare, mediante concentrazione dell’art.2 parte 2 lett.c), non sostanziando alcuna differenza, giusta l’applicazione dell’ultimo secondo del accapo 3 dell’art.23 ter, verso cui il mutamento di scopo d’uso internamente della stessa ceto pratico e nondimeno lecito anche dunque, per precisione, non costituisce sbaglio solo.
23 ter DPR , sinon puo ipotizzare che il assemblea legislativa avesse il intento di regolarizzare quel parti degli edifici che razza di erano nate in destinazioni accessorie, quali garages, cantine, bagni, stenditoi, sottotetti, come gia valido d’opera, illo tempore, erano anzi appunto stati approntatati quale destinati mutare camere da ottomana, soggiorni, cucine o aggiunto, quale la pratica attesta.
Per verso tali vani e appela se utilizzo/traguardo, non rileva dunque la arrivo dell’unita fondiario o ancora dell’edificio quale li ricomprende, preannunciato come il toilette, affinche soggetto, non appare avere luogo vano tipico di una sola arrivo funzionale, giacche indivis futile non solo indovinato subsista “agganciato” alla meta della porzione di insieme ovvero di citta nel cui scenario si inserisce, privato di modificarla.
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